(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie 1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia puo' essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi. 2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.