(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie
 
  1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali  sia
prevista  la  garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia puo'
essere  rilasciata  solo  dopo  l'adozione   dei   provvedimenti   di
concessione dei contributi medesimi.
  2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre
1986,  n.  46,  i  contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', per i  quali
venga   richiesto  il  rilascio  della  garanzia  fideiussoria  della
Regione,  sono  concessi  sulla  base  della  lettera   di   adesione
dell'istituto  mutuante  ed  erogati  ad  avvenuta  presentazione del
contratto definitivo di mutuo.